L’Inps, con messaggio 1935/2025, comunica nuove restrizioni per l’esonero giovani (art. 22, comma 1, Dl 60/2024). A seguito di un’interlocuzione con la Commissione europea, il ministero del Lavoro ha esteso il requisito dell’incremento occupazionale netto anche alle assunzioni di under 35 su tutto il territorio nazionale. Tale requisito, inizialmente limitato alle zone Zes (circolare 90/2025), diventa ora obbligatorio anche per i rapporti iniziati o trasformati altrove. La decorrenza è fissata al 1° luglio 2025: per i rapporti avviati tra il 1° settembre 2024 e il 30 giugno 2025 non si applica la condizione, mentre per quelli successivi al 1° luglio 2025 è necessaria. L’Inps ha integrato il modello di istanza online con una dichiarazione di responsabilità in cui il datore di lavoro attesta di conoscere il requisito dell’incremento occupazionale netto per le assunzioni/trasformazioni a partire dal 1° luglio 2025.
L’incremento occupazionale netto si misura in unità di lavoro annuo (Ula) confrontando il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno precedente all’assunzione con quello dell’anno successivo. Non si tratta di un’occupazione stimata al momento dell’assunzione agevolata, ma di un’effettiva verifica al termine del periodo di dodici mesi. L’esonero si consolida solo se, al termine dell’anno successivo all’assunzione, si riscontra un incremento occupazionale netto in termini di Ula. In caso contrario, il datore di lavoro non ha diritto all’incentivo e, se già fruito, deve essere restituito.





