Le assenze ingiustificate avvenute prima dell’entrata in vigore del Collegato lavoro (legge 203/2024, operativa dal 12 gennaio 2025) non possono concorrere al perfezionamento della fattispecie delle dimissioni di fatto. Inoltre, il termine da considerare per la maturazione delle dimissioni è quello che disciplina l’assenza ingiustificata nel contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai fini disciplinari; solo in via residuale si applica il termine di quindici giorni previsto dalla legge. Infine, una procedura avviata in assenza di tali presupposti integra un licenziamento e deve essere trattata come tale, con tutte le conseguenze sul piano sostanziale e processuale.
Questi sono i principi giuridici enunciati dal Tribunale di Trento con la sentenza 87 del 5 giugno 2025, una delle prime pronunce sulla nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti.





